Superbonus 110%: il Fisco chiarisce la proroga per le unifamiliari
Arrivati vicini ad termine perentorio, comincia sempre a risvegliarsi l’interesse di tutti verso gli effetti di una determinata scadenza. È il caso del termine di applicazione previsto per gli interventi trainanti di superbonus, nel caso il beneficiario sia una persona fisica. Stiamo parlando, quindi, degli edifici unifamiliari la cui proroga al 31 dicembre 2022 è stata prevista a patto che entro il 30 giugno 2022 sia stato completati almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Superbonus 110% e unifamiliari: come si calcola il 30% dell’intervento complessivo?
Sulla proroga oltre il 30 giugno 2022 per le unifamiliari, l’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo“.
Su questo “30% dell’intervento complessivo” abbiamo provato pochi giorni fa a dare una risposta nell’articolo “Superbonus 110%: come, per cosa e chi attesta il 30% al 30 giugno 2022?“. Ci aspettavamo, per, un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate che è puntualmente arrivato con le FAQ del 28 gennaio 2022.
La FAQ dell’Agenzia delle Entrate
In particolare, il Fisco ha risposto alla seguente domanda:
Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?
L’Agenzia delle Entrate, confermando i contenuti del nostro approfondimento, ha chiarito che “stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus“.
Entrando più nel dettaglio, il 30% va commisurato alla totalità di lavorazioni previste all’interno del cantiere e, quindi, del titolo edilizio o comunicazione presentata.