Superbonus 110, le regole per il condominio minimo: pagamenti e spese agevolabili
Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole per l’accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per i condomini minimi.
La risposta all’interpello numero 809 del 14 dicembre 2021 si concentra su tre aspetti.
Il primo riguarda i pagamenti, gli adempimenti connessi e le spese agevolabili.
Il secondo si concentra sulla sostituzione dell’impianto di riscaldamento, con un focus sulle regole da seguire per interventi trainanti e trainati.
Infine, il terzo aspetto è relativo all’istallazione di grate alle finestre, aspetto che necessita la valutazione di un tecnico abilitato.
Superbonus 110 per cento, le regole per il condominio minimo: pagamenti e spese agevolabili
Il superbonus 110 per cento è oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che recentemente ha fatto il punto sulle regole che deve seguire il condominio minimo.
A fornire le delucidazioni è la risposta all’interpello numero 809 del 14 dicembre 2021.
Come di consueto lo spunto nasce da un caso concreto. L’istante è proprietaria di due immobili (categoria A/2 e C/6), parte di un condominio del quale fanno parte altri 3 immobili (categoria A/2, C/2 e C/6) di proprietà del marito.
I coniugi intendono effettuare interventi agevolati con la maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio e chiedono chiarimenti su tre aspetti specifici:
- pagamenti, adempimenti e spese agevolabili;
- l’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- l’istallazione di grate alle finestre.
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti richiamando i principali documenti di prassi pubblicati.
Sul primo aspetto il quesito riguarda i pagamenti dei fornitori di un condominio minimo, ovvero composto da al massimo otto condomini.
Nello specifico, si chiede se i condomini possano pagare indifferentemente ciascuno la quota al fornitore con fattura intestata a chi ha sostenuto il pagamento o incaricare un condomino all’effettuazione del pagamento totale (con intestazione delle fatture al soggetto incaricato).
In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 24 del 2020. Il documento di prassi chiarisce che per i mini condomini non è necessaria la nomina dell’amministratore e non c’è alcun obbligo di apertura di un conto corrente intestato al condominio.
Di conseguenza, non deve essere fornito il codice fiscale del condominio ma si può utilizzare il codice fiscale del soggetto che effettua gli adempimenti connessi.
Ovviamente gli interventi devono essere effettuati su parti comuni dell’edificio.
Viene inoltre richiamata la circolare numero 7 del 2021. In merito il documento di prassi chiarisce che:
“con riferimento alle detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, tali detrazioni spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.”
Tale precisazione vale sia per le ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico che per il superbonus 110 per cento.
Per l’accesso alla detrazione è indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l’indicazione della relativa percentuale.
La scelta della fruizione diretta della detrazione o indiretta, tramite la cessione del credito e lo sconto in fattura, dipende esclusivamente da ciascun condomino.
Superbonus 110 per cento, le regole per il condominio minimo: interventi trainati e trainanti e limiti di spesa
Ulteriori quesiti dell’istante riguardano interventi trainanti e trainati e i relativi limiti di spesa.
Il secondo quesito, in particolare, riguarda l’individuazione del limite di spesa ammesso all’intervento trainato di sostituzione della caladaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate spiega che tale lavoro rientra tra gli interventi trainati, che necessitano quindi di essere “agganciati” a un intervento trainante.
Deve inoltre essere rispettato il requisito del doppio salto di classe energetica, da dimostrare tramite APE (attestato di prestazione energetica).
Inoltre, come spiegato nella circolare 24 del 2020, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti anche a livello temporale: le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nel periodo compreso tra la data d’inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
In merito agli interventi d’isolamento termico dell’involucro esterno dell’edificio, viene richiamata la circolare 30 del 2020.
La spesa massima ammissibile, ai sensi del comma 2, articolo 119, decreto Rilancio, con aliquota del 110 per cento si calcola con l’applicazione dei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica.
In altre parole, per determinare il tetto massimo ammesso al superbonus è necessario dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti, ovvero 1,1.
Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili a servizio dell’edificio, l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede un limite di detrazione di 30.000 euro.
Il limite di spesa ammesso al superbonus 110 per cento è, dunque, pari a 27.273 euro ed è commisurato all’intervento effettuato sull’edificio, a condizione che il lavoro sia effettivamente eseguito.
Superbonus 110 per cento, le regole per l’istallazione di grate
Il documento di prassi fornisce infine chiarimenti sulla detrazione per l’istallazione delle grate.
Anche in questo caso il documento di prassi di riferimento è la circolare numero 30 del 2020.
In linea di principio l’agevolazione è concessa anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.
Tuttavia, come sottolineato nel documento di prassi del 14 dicembre:
“L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo larispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, ma anche la congruitàdelle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”
Nel cqaso specifico, l’istante potrà accedere alla maxi detrazione per le spese sostenute per l’istallazione delle grate a patto che il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.
In alternativa, il soggetto potrà beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1 lettera f) del d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero del TUIR.
In questa seconda ipotesi, tuttavia, non potranno essere scelte le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione contenute nell’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.